Trascriviamo per tutti gli interessati proprietari di cani, quello che, dopo un’attenta disamina della Legge e del Regolamento Comunale (Comune di Firenze), pubblichiamo volentieri, per poter finalmente chiarire una volta per tutte l’annosa questione sull’ingresso dei cani negli esercizi commerciali…!
“QUESTIONE ACCESSO CANI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI
I cani in Toscana possono entrare ovunque, bar, ristoranti, alberghi, negozi, poste, uffici pubblici etc. etc..
Persino dentro i supermercati l’ingresso è consentito purché, s’intende, i quattro zampe siano legati al guinzaglio e non disturbino nessuno.
A tale proposito è chiarissima la legge regionale n. 59 del 20 ottobre 2009. Si legge all’articolo 21: “I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale”.
Unica eccezione, prevista al comma 4: “Il responsabile degli esercizi può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco”.
Questa è anche la posizione del Comune di Firenze, che nell’apposito Regolamento ha previsto all’art. 24 che:
“I cani, accompagnati dal padrone o dal detentore, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2, a tutti gli esercizi pubblici salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle norme esistenti.
I proprietari …. che conducono animali negli esercizi pubblici dovranno farlo usando il guinzaglio e museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quelli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all’interno dell’esercizio stesso”.
Insomma, l’esercizio pubblico può sbarrare l’accesso ai cani se:
– ha spedito una motivata richiesta al Sindaco e lo stesso ha quindi autorizzato tale richiesta;
– sia dotato di appositi ed adeguati strumenti di accoglienza idonei alla custodia dell’animale (e questi strumenti non possono ravvisarsi nel classico gancio attaccato al muro al quale a sua volta dovrebbe essere agganciato il guinzaglio).
E’ vero che esiste anche l’art. 5 del Regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande, secondo il quale nelle industrie alimentari sono vietate l’introduzione e la permanenza di qualsiasi specie di animale, ma è altrettanto vero che la stessa norma fa espressa eccezione per le ipotesi di somministrazione in pertinenze esterne con accesso diretto dall’esterno (proprio come nel caso del banco al supermercato).
Concludendo, gli esercizi commerciali quali bar, ristoranti, supermercati etc., qualora non abbiamo presentato apposita istanza al Sindaco e, soprattutto, questa non sia stata accolta, non possono rifiutare l’ingresso ai cani.
Nel caso che all’ingresso vi sia il divieto (il classico cartello), il cittadino può contattare i Vigili Urbani, i quali, verificata l’assenza dei suddetti presupposti, potrebbero erogare una sanzione al trasgressore, oppure può recarsi all’ENPA di Firenze e presentare un esposto nei confronti di detto esercente.”
Allego inoltre qui sotto copia del suddetto Regolamento comunale…
COMUNE DI FIRENZE ASSESSORATO ALLA VIVIBILITA’ E SOSTENIBILITA’ Direzione Ambiente
Ufficio per i Diritti degli Animali
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REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI Approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Firenze con deliberazione n° 285 del 3 maggio 1999 e modificato con deliberazione n° 25 del 22/04/2002
Art. 24 – Accesso negli esercizi pubblici.
1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Firenze salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle norme esistenti. 2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all’interno dell’esercizio stesso.